D.Lgs 81/2008
E’ il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro che ha di recente sostituito il vecchio D.Lgs 626/94, ed è stato corretto dal D.Lgs. 106/2009 ad Agosto 2009. Il provvedimento, oltre 300 articoli, ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro, le cui regole sono state fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni, e sostituirà il decreto legislativo 626/94. I titoli principali del provvedimento riguardano i luoghi di lavoro, la attrezzature e i DPI, i cantieri temporanei e mobili, la segnaletica, la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.), le sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, ecc.), gli agenti biologici e le atmosfere esplosive. È previsto un maggiore coordinamento nei controlli, il potenziamento del ruolo dell'Inail, attività promozionali e di formazione nelle scuole e nelle università sulla sicurezza sul lavoro. Specificati precisi obblighi per datori di lavoro e le sanzioni quando le norme non vengono rispettate.
Queste le principali novità:
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l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto e interinali;
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il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
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la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza per migliorare l’efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;
- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
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l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
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viene istituito il libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore;
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la revisione del sistema delle sanzioni: in base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività ad elevata pericolosità.
Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano inalterate le norme del codice penale - estranee all’oggetto della delega - per l’omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. In caso di colpa dell'azienda in un infortunio con feriti o morti, vengono applicati ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione dell'attività. Scattano inoltre l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, nonchè le relative imputazioni penali.
Rimangono in vigore le norme già previste sulla sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di violazioni gravi o quando risultino in nero oltre il 20% dei lavoratori. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di rischio. E il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino ad un anno
Servizio di Prevenzione e Protezione:
Il servizio comprende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda attivati per prevenire i rischi professionali e proteggere i lavoratori. Questa struttura (il cui responsabile è designato dal datore di lavoro, o in alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso), provvede ad individuare e valutare i fattori di rischio e ad elaborare sia le misure idonee per prevenirli, che le procedure di sicurezza da attivare. Il servizio ha pure il compito di proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ed è chiamato a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza all'interno dell'azienda. In riferimento al D.Lgs 195 del 23/06/03 ed al Provvedimento 26/01/06 della Conferenza Stato Regioni, l’RSPP deve qualificarsi, seguendo un corso specifico per il proprio codice attività, individuato secondo la classificazione ATECO, suddiviso in n. 3 moduli A (base), B e C (Specializzazione). La qualifica ha una validità quinquennale, richiedendo oltre il quinto anno un corso di aggiornamento su i propri moduli specialistici. Sono esonerati dall’effettuare il corso dei moduli A e B, coloro che contemporaneamente soddisfano le seguenti condizioni: hanno svolto l’incarico di RSPP ininterrottamente dal 13/02/2003 al 13/08/2003 nello stesso macro-settore, ed hanno un’anzianità di nomina di almeno 3 anni. Sulla base del D.Lgs. 106/2009, fino a n.5 dipendenti il datore di lavoro può svolgere oltre all'RSPP anche il ruolo di resp. Antincendio e 1° Soccorso; raggiunti i 5 dipendenti od in caso di più punti vendita, è necessario formare un resp. interno all'Antincendio ed al 1° Soccorso.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
è un'altra delle importanti figure innovative introdotte dalla 626, uno dei punti cardine della nuova politica di prevenzione che prevede la partecipazione attiva dei lavoratori all'attuazione della legge. Ogni rappresentante (il loro numero dipende dalle dimensioni dell'organico aziendale) ha specifiche attribuzioni e prerogative che lo mettono in grado di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori. Per esempio:
- ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni per verificarne la sicurezza;
- deve essere consultato preventivamente e tempestivamente per valutare i rischi e per individuare, realizzare e verificare le misure di prevenzione;
- ha diritto di ricevere le documentazioni e le informazioni sulle lavorazioni, le macchine e gli impianti usati dall'azienda;
- l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali cui possono essere soggetti i lavoratori;
- deve avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati;
- può promuovere l'elaborazione ed attuazione delle misure migliorative per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Egli inoltre deve ricevere, a carico del datore di lavoro e utilizzando permessi retribuiti, una formazione particolare adeguata ai suoi compiti.
- Le recenti novità introdotte, dal D.Lgs. 106/09, prevedono che se l'RLS rimane lo stesso nel tempo, non va rinnovato ne il verbale di nomina annuale, ne la comunicazione annuale all'INAIL.
Medico competente:
è un medico specialista in Medicina del Lavoro, designato dal datore di lavoro, che visita tutti i lavoratori censiti sul libro matricole e svolge le seguenti funzioni:
- collabora alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici per controllare lo stato di salute di tutti i lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alle specifiche mansioni;
- informa i lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari, e rilascia, su richiesta, copia della documentazione sanitaria;
- collabora all'educazione alla salute dei lavoratori;
- cura in particolare la tutela sanitaria di soggetti vulnerabili (gravidanze, handicap, reinserimenti lavorativi, etc. );
- visita almeno due volte l'anno gli ambienti di lavoro e partecipa alle riunioni periodiche aziendali di prevenzione e protezione dei rischi.
Altri sono gli obblighi previsti, come la Messa a Terra, la Fonometria, le Vibrazioni, etc..
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